Per determinare l’effettiva
disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti
dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici: è
il suggerimento della Sibioc (Società italiana di biochimica
clinica e biologia molecolare clinica – medicina di laboratorio)
rispetto alla sentenza 10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è
pronunciata la Corte Costituzionale.
La Corte ha infatti precisato che, riferendosi all’innovazione
dell’articolo 187 del Codice della Strada (che istituisce il
divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope), “la rilevanza penale va limitata ai
casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da
far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in
grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità
psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei
liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze
che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base
delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare
un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.
“Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti
suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico‑scientifico
specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla
guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione
della disabilità funzionale – spiega Manuela Pellegrini,
coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense
e doping della Sibioc -. Questo documento, elaborato da un panel
di esperti di comprovata competenza nel settore, è già
disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato
e validato.”
Si tratta di un protocollo elaborato nel 2017 in occasione di un
Tavolo tecnico istituito su indicazione del Ministero della
Salute, con esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, del
Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei
rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane.
“Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia
scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per
l’alcol – aggiunge Pellegrini -. Senza specifici cut-off, il
rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e
a disparità di trattamento”.
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